1. Al fine di assicurare il pieno successo del programma di ospedalizzazione domiciliare di cui all'articolo 1, comma 1, sono stabiliti i seguenti criteri specifici e indispensabili di identificazione dei pazienti:
a) non autosufficienza;
b) presenza di malattia neoplastica.
2. L'ospedalizzazione domiciliare è attivata su richiesta del paziente o della sua famiglia.
3. Il trattamento a domicilio ha luogo mediante l'impiego di personale specializzato, anche convenzionato esterno ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4.